Firmata l'ordinanza di carattere igienico sanitario per il corretto uso dei condizionatori ed il controllo della diffusione dei piccioni domestici. Divieto di alimentare i piccioni e misure preventive contro la loro nidificazione nel territorio comunale.

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 05/09/2024 - Corretto uso dei condizionatori ed il controllo della diffusione dei piccioni

Data :

24 settembre 2024

Firmata l'ordinanza di carattere igienico sanitario per il corretto uso dei condizionatori ed il controllo della diffusione dei piccioni domestici. Divieto di alimentare i piccioni e misure preventive contro la loro nidificazione nel territorio comunale.
Municipium

Descrizione

Il  Sindaco Filippo Marinucci ravvisando la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in particolare nel centro storico, al fine di ridurre le risorse alimentari e quelle riproduttive con i siti di nidificazione e per eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché il degrado per gli edifici pubblici e privati , ha emesso l'ordinanza n. 18/24.

Nel provvedimento si ordina :

  • ai possessori di condizionatori con unità esterna di far confluire l’acqua derivante dalla condensa negli scarichi idraulici o, in alternativa, in apposita tanica;
  • a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all’interno dei centri abitati;
  • a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:

a) provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;

b) provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

c) impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori ti tipo non cruento.

In caso d’inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell’art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra €. 25,00 ed €. 500,00; tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

 

Municipium

Allegati

ORDINANZA18-24

Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2024, 08:18

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