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Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2026, 19:21

Argomenti :
Imposte

A chi è rivolto

  • L’imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all’anagrafe del Comune di Casalbordino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 del Regolamento.
  • Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta (il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all’art.2, comma 3).

Descrizione

Il Comune di Casalbordino, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09 marzo 2012, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza dal 01 gennaio 2013.

L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casalbordino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. 

Le tariffe, le esenzioni e le riduzioni sono dettagliate nel Regolamento.

Costi

Le tariffe sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 31/03/2022, tuttora vigenti e di seguito riportate : 
- Per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno – settembre - ottobre – novembre – dicembre nella misura di € 0,00 (zero); 
- Per i mesi di luglio e agosto: 

  • nella misura di € 1,00 (uno) a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per alberghi, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze di campagna, alloggi agriturismi, villaggi turistici,locazioni turistiche;
  • nella misura di € 0,50 a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per le aree scoperte adibite allo stazionamento di roulotte e caravan.

Casi particolari

Le esenzioni e le riduzioni sono dettagliate all'Articolo 5 del presente Regolamento.

Esenzioni

Le esenzioni e le riduzioni per il pagamento dell’imposta di soggiorno, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee e/o da apposita dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi DPR 445/2000 come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di Casalbordino. 

Pagamento

  • I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
  • Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casalbordino dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese .

Come fare ( riservato ai gestori delle strutture)

È disponibile un software gratuito, utilizzabile via web, pensato per facilitare la gestione dell’imposta da parte delle strutture, accessibile direttamente dal seguente link: StayTour - gestione imposta di soggiorno Casalbordino ed è messo a disposizione a titolo completamente gratuito dal Comune di Casalbordino, attraverso il quale si potrà effettuare le dichiarazioni e i versamenti all'Ente secondo il regolamento. All'interno del portale ci sono dei video tutorial e istruzioni per l'uso, presenti nel menù laterale in Homepage, e la possibilità facoltativa di utilizzare il portale anche per la registrazione delle presenze (gestioni clienti o gestione booking).

Adempimenti del gestore della struttura

Il GESTORE DELLA STRUTTURA è tenuto a:  

1.     INCASSARE l’imposta dall’ospite entro il termine del periodo di soggiorno. 

L’imposta deve essere quantificata moltiplicando la tariffa unitaria per il numero di pernottamenti imponibili. Per PERNOTTAMENTO si intende il risultato della moltiplicazione tra n. di ospiti e n. di relative notti di soggiorno imponibili ai fini dell’imposta (massimo 5 notti consecutive).

2.     RILASCIARE QUIETANZA all’ospite, attestante l’avvenuto incasso dell’Imposta di Soggiorno.

3.     COMUNICARE I PERNOTTAMENTI REGISTRATI E VERSARE al comune di Casalbordino l’imposta di soggiorno calcolata in base ai pernottamenti registrati ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO.

 

A seguito delle disposizioni previste dal DL n. 34 del 19/05/2020, “all’omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’ art 13 del D.Lgs 471/97”. 

Il contribuente che versa l’Imposta di Soggiorno in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

 Il versamento deve essere corredato da una comunicazione mensile che riepiloghi i pernottamenti imponibili riferiti al periodo e il numero di ospiti esenti.

4.     PRESENTARE DICHIARAZIONE ANNUALE entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 12.05.2022. OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Tale adempimento è stato introdotto dall’art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020.

https://www.finanze.gov.it/.galleries/link_siti_esterni/Dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno.ext

           Potrebbe risultare utile il video https://www.youtube.com/watch?v=DXCu9Z1aDaw

 

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